STATUTO:

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'Associazione Sportiva dilettantistica denominata: "LINDY HOP IN FLORENCE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", in breve “LINDY HOP IN FLORENCE A.S.D.” di seguito denominata Associazione. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli statuti, ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo. L’Associazione ha sede in Via Guglielmo Marconi n.88 in Firenze (FI) 50131. Essa potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
La variazione della sede sociale, all’interno dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

Articolo 2

OGGETTO SOCIALE

L'associazione è apolitica, autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratica e non persegue fini di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, delle Federazioni sportive di appartenenza o di enti riconosciuti da questo delegati.

  1. L’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche e culturali connesse alla disciplina della DANZA SWING. Per “danza Swing” si intendono tutte le danze di origine afroamericana che si diffusero negli Stati Uniti D’America nella prima metà del ventesimo secolo, connesse alla musica Jazz tradizionale. L’associazione inoltre ha per scopo la formazione e la gestione di uno o più centri e di tutte le attività accessorie allo sviluppo di questa pratica sportiva e culturale. Considera la danza come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci anche mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e non, di avviamento, di attività ricreative, culturali e di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere e diffondere la conoscenza di tale pratica sportiva; Per tali scopi l’associazione potrà gestire impianti sportivi e strutture accessorie idonee al raggiungimento dei fini sociali. L’associazione promuoverà la danza swing organizzando e sostenendo eventi legati alla musica e alla danza, partecipando a campionati, organizzando gare e tornei con l’osservanza delle direttive CONI e dell’Ente di promozione di appartenenza. L’associazione potrà inoltre svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento, lo svolgimento ed il perfezionamento delle discipline sportive sopraindicate nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dell’Ente di Promozione e dalla Federazione a cui eventualmente intenderà aderire.
  2.  Nelle proprie sedi l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un punto di ristoro.
  3.  L’associazione per conseguire il fine sociale potrà nello specifico svolgere le seguenti attività: diffondere lo sport nelle sedi appositamente attrezzate, sviluppare la pratica sportiva nelle scuole, promuovere manifestazioni sportive private e pubbliche, potrà possedere e/o gestire e/o prendere o stipulare accordi o contratti di locazione di campi ed altri beni, compresi gli immobili, con terzi.
  4.  L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; Per il suo funzionamento si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti, di prestazioni sportive dilettantistiche, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
  5. L’associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.
  6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, della federazione di appartenenza, nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente o degli enti di promozione sportiva a cui deciderà di affiliarsi; S’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente di promozione e/o federazione, CONI dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3

DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Articolo 5

MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari sono costituiti da, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo,
• dai contributi di enti ed associazioni,
• dai contributi ordinari o straordinari dei soci,
• da lasciti e donazioni e legati,
• da eventuali contributi del CONI, di Federazioni, di enti di promozione sportiva, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere,
• da eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni,
• dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione,
• dagli avanzi di gestione degli esercizi precedenti,
• dai proventi da attività di natura commerciale che l’associazione potrà esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, con obiettivi di autofinanziamento. I soci possono eseguire versamenti, oltre a quelli fissati a titolo di quota associativa annuale, a loro piacimento. I contributi dei soci sono considerati a “fondo perduto” e sono, alla stregua della quota associativa, intrasmissibili e non possono essere trasferiti a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutati o rimborsati.

Articolo 6

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia il 1° Settembre di ogni anno e si chiude il 31 Agosto dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione. L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 7

CATEGORIE DI SOCI

Le categorie dei soci sono le seguenti:
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa stabilita all’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. Le differenti categorie di soci hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’associazione.

Articolo 8

DOMANDA DI AMMISSIONE

  1. Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi che presentino domanda scritta e che siano dotati di indiscussa moralità, civile e sportiva.
  2. Il numero di soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
  3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo cartaceo o online e sottoporre tale domanda al consiglio direttivo o alla persona espressamente delegata all’accettazione delle domande stesse. La validità della qualifica di socio è efficacemente conseguita dopo l’approvazione da parte del consiglio direttivo ed il versamento della quota associativa stabilita. La validità della qualità di socio potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio dovrà sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
  4. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì, impegnarsi a versare la quota associativa.
  5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente e da chi detiene la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
  6. La quota associativa è intrasmissibile e non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutata o rimborsata.
  7. L’elenco dei soci sarà tenuto aggiornato dal segretario e sempre disponibile per essere consultato dai soci.

Articolo 9

DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile, svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione, nel rispetto tassativo dei requisiti statutari.
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività dell’associazione, hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’associazione, come da eventuale apposito Regolamento.

Articolo 10

DECADENZA DEI SOCI

La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento interno;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali. Le esclusioni di cui alla lettera d) verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiusti ficata del socio interessato regolarmente convocato, l’assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Articolo 11

ORGANI SOCIALI

Organi dell’associazione sono: a) Assemblea generale dei soci b) Il Presidente c) Consiglio Direttivo

Articolo 12

FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’assemblea rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni dalla stessa adottate obbligano tutti gli associati. L’assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell’Associazione a mezzo lettera, fax, mail, spedita ai soci, o con ogni altro mezzo idoneo alla massima diffusione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’assemblea, nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di quindici giorni di cui sopra. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in Psua assenza dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’assemblea nomina il segretario e, se opportuno, due scrutatori.
Il Presidente dell’assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal presente statuto.

Articolo 13

DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Articolo 14

VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'assemblea straordinaria in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto al voto.
La convocazione dell’assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa, annuale al momento della richiesta e tale richiesta dovrà contenere l’indicazione delle materie da trattare, in tal caso la convocazione è atto dovuto dal Consiglio Direttivo. In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali, occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione si applicano le disposizioni previste dal presente statuto.

Articolo 15

ASSEMBLEA ORDINARIA

L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo, accompagnati dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) eleggere ogni quattro anni il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell’Associazione;
c) deliberare l ’ indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare su ogni altro argomento, che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Articolo 16

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti materie:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 17

CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati dal presente Statuto;
- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive.
Il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Articolo 18

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.
Si compone da un numero variabile da tre a quindici Consiglieri. Il numero di consiglieri da eleggere sarà determinato, di volta in volta, dall’assemblea elettiva dei soci prima di procedere alla votazione. I consiglieri saranno eletti dall'assemblea stessa con scrutinio segreto. Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente e un Segretario con funzioni di tesoriere; l’incarico di segretario e cassiere potrà essere ricoperto anche dalla stessa persona.
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione.
L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni Sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Articolo 19

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti, discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito dallo Statuto.
Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente. Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo da un Segretario appositamente nominato.

Articolo 20

DIMISSIONI

  1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno all' integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
  2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che sarà eletto attraverso nuove elezioni come previsto dal presente statuto.
  3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 21

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione. Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno, convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di al presente statuto;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g) deliberare le quote associative annue e le tariffe per i servizi;
h) deliberare le quote per i servizi specifici e le tariffe d’uso degli spazi sportivi;
i) predisporre la relazione annua sull’attività svolta e gli obiettivi futuri da sottoporre all’assemblea dei soci;
j) eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
k) amministrare il patrimonio associativo, gestire l’associazione e decidere tutte le questioni associative che non siano di competenza dell’assemblea.

Articolo 22

BILANCIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’associazione e dovrà essere reso disponibile agli associati, presso la sede dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data assembleare. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-patrimoniale ed economicofinanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 23

IL PRESIDENTE

Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 24

IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente, nominato dal Consiglio direttivo, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Articolo 25

IL SEGRETARIO

Il segretario, nominato dal consiglio direttivo, dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Lo stesso, investito del ruolo di cassiere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario pertanto è direttamente responsabile della gestione amministrativa dell’associazione.

Articolo 26

DECADENZA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni o la revoca del Presidente dell’associazione determina la decadenza di tutti gli organi statutari.
Le dimissioni o la revoca degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza originaria dell’organo associativo.

Articolo 27

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEGLI ATTI

La nomina e la variazione dei titolari degli organi associativi devono essere comunicati agli enti di promozione e alle federazioni di appartenenza unitamente a copia del verbale. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all’associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. I documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera una copia dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 28

REGOLAMENTI

Per l’esecuzione delle norme statutarie il consiglio direttivo potrà provvedere all’emanazione e all’aggiornamento di appositi regolamenti attuativi. Le norme dei suddetti regolamenti dovranno corrispondere alle disposizioni ed ai principi espressi nel presente statuto. Le norme regolamentari predette hanno valore per tutti i soci.

Articolo 29

SCIOGLIMENTO

La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto al voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità sportive o finalità analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n.289/2002.

Articolo 30

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio o di tre probiviri da nominarsi dall’assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 31

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari del C.O.N.I. e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.